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LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

I lavoratori esposti al pericolo di ricevere danno agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi. O comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi adatti.

Tali dispositivi proteggono gli occhi dai rischi causati da agenti meccanici, chimici, termici o di radiazioni (visibili, ultraviolette, infrarosse, ionizzanti, laser).

Visiere, occhiali e schermi devono avere un campo visivo sufficientemente ampio. Tale da garantire al lavoratore la possibilità di guardare senza troppa difficoltà. Devono essere leggeri e facilmente sopportabili, in relazione al tempo d’impiego. Tali DPI devono essere progettati in modo da garantire la capacità visiva del lavoratore in funzione del tipo di lavoro, della sua durata e della capacità visiva specifica dell’operatore. Se l’operatore ha difetti visivi, dovranno essergli forniti occhiali sovrapponibili (sovra occhiali) a quelli da vista o con lenti correttive graduate secondo la prescrizione medica.

La montatura degli occhiali a tenuta di gas deve aderire perfettamente alla pelle.

Mentre quella degli occhiali di protezione contro schegge o corpuscoli deve essere costruita in modo da distribuire uniformemente le sollecitazioni sulla parte del viso con cui sono a contatto.

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Casella di testo: La protezione degli occhi e del viso si può ottenere sia con DPI singoli, che integrata con altri sistemi di protezione, è quindi necessario che tali strumenti siano tra di loro compatibili.
Fumetto 4: LA SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL VISO